Data l’imminente scadenza dei 60 giorni per la predisposizione dei ricorsi contro i noti avvisi di accertamento, emessi nei confronti delle aziende in regime iva ordinario dai vari Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per il presunto omesso versamento dell’iva forfettaria connessa all’Imposta di Intrattenimento relativa connessa agli apparecchi e congegni ed agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui all’art 110 comma 7 del Tulps. Dopo aver pubblicato la bozza di Istanza in autotutela e per coloro che non abbiano ancora ottenuto l’annullamento dell’Avviso di accertamento, pubblichiamo anche una bozza per la predisposizione del ricorso, ribadendo comunque la necessità di avvalersi dell’assistenza di un professionista abilitato per instaurazione del contenzioso.
ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ________________
RICORSO
Il sottoscritto _____________________ nato a _______________ (______) il _____________ residente in ________________________ Cod. Fisc. ________________________ P.IVA _______________________ assistito e difeso dal Dott. _______________ con studio in __________________________ come da mandato in calce al presente ricorso e presso il cui studio si domicilia
CONTRO
L’AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO __________________ – Via _________________ cap ________ città____________
PER L’IMPUGNATIVA
Dell’AVVISO DI ACCERTAMENTO N. per l’anno d’imposta ____________ notificato in data __________________. Imposta: IVA.
FATTO
L’avviso di accertamento indicato richiede il pagamento complessivo di €__________________, di cui € _____________ per Iva per l’anno ______, € _______________ per sanzioni, € ______________ per interessi ed € ________ per spese di notifica. Tale importo è richiesto in quanto all’Agenzia delle Entrate non risulta versata l’Iva forfettaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti relativamente agli apparecchi e congegni previsti dall’art. 110 comma 7 del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931 nonché agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici. Tale accertamento si basa su segnalazione dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di stato che ha comunicato all’Agenzia delle Entrate relativamente agli imponibili forfettari emergenti dai nulla osta attivi nell’anno 2004 ai fini dell’Imposta sugli Intrattenimenti. Sulla base di tale comunicazione l’Agenzia delle Entrate, ed in riferimento a quanto stabilito dall’art. 74 comma 6 del DPR 633/1972 per i soggetti in regime forfettario iva, ha verificato i pagamenti dell’iva con il codice 6729 denominato “Iva forfettaria connessa all’Imposta sugli Intrattenimenti” e rilevato l’assenza di versamenti con tale codice. Sulla base di tale rilevazione l’Ufficio ha pertanto predisposto l’Avviso di accertamento in oggetto con addebito di quanto non versato oltre a sanzioni ed interessi.
Tale atto è invece illegittimo ed infondato per i seguenti motivi:
L’ Art. 74 comma 6 del DPR 26/10/1972 n.633 nella versione in vigore nell’anno disponeva che “Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti ed e' riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima. La detrazione di cui all'articolo 19 e' forfetizzata in misura pari al cinquanta per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell'esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche prestazioni di sponsorizzazione e cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l'imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione e' forfetizzata in misura pari ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione ed in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica. I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall'obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli intrattenimenti. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell'inizio dell'anno solare ed all'ufficio delle entrate secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non e' revocata ed e' comunque vincolante per un quinquennio.” In riferimento a tale articolo quindi l’impresa che operava nel settore degli apparecchi e congegni previsti dall’art. 110 comma 7 del Testo Unico di cui al Regio Decreto n. 773 del 1931 nonché agli apparecchi meccanici ed elettromeccanici poteva a suo piacimento scegliere di utilizzare il regime iva forfettario per il calcolo e per il versamento dell’Iva così come indicato nella prima parte citato art. 74 co.6 del DPR 26/10/1972 n.633 oppure optare per il regime iva ordinario.
Regime Iva forfettario L’utilizzo di tale regime comportava l’obbligo di versare l’Iva con il codice tributo 6729 denominato “Iva forfettaria connessa all’Imposta sugli Intrattenimenti” in un’unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno (ovvero nel caso di apparecchi installati dopo il 1 marzo entro il giorno 16 del mese di prima installazione)
Regime Iva Ordinario Tale regime viene utilizzato per opzione che come stabilito dalla norma citata doveva essere esercitata in due modi: 1) alla Siae di competenza come previsto dal citato articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 che riportiamo: Art. 17 - Testo: in vigore dal 27/03/1999 modificato da: DLG del 26/02/1999 n. 60 art. 11 “Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori. I tributi riscossi dalla Società sono versati alla Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile.” 2) All’Agenzia delle Entrate con comunicazione dell’opzione nella Dichiarazione Iva come previsto dal citato Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 che riportiamo: Titolo del provvedimento:Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette. Titolo: Obbligo di comunicazione. Testo: in vigore dal 01/12/2001 modificato da: DPR del 05/10/2001 n. 404 art. 4 “1. Il contribuente e' obbligato a comunicare l'opzione di cui all'articolo 1 nella prima dichiarazione annuale IVA da presentare successivamente alla scelta operata 2. Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale, la scelta e' comunicata con le stesse modalità ed i termini previsti per la presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzando la specifica modulistica relativa alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto. 3. Resta ferma la validità dell'opzione anche nelle ipotesi di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, sanzionabili secondo le vigenti disposizioni.”
Sulla base di tali disposizioni si fa presente che l’Avviso di Accertamento in oggetto viene emesso facendo riferimento all’utilizzo del REGIME FORFETTARIO IVA da parte della contribuente _______________ senza considerare che la stessa aveva adottato per l’anno ___________il REGIME ORDINARIO IVA.
Per tali motivi è chiaro che l’Agenzia non poteva rilevare il pagamento dell’Iva con il codice tributo 6729 denominato “Iva forfettaria connessa all’Imposta sugli Intrattenimenti” per il semplice motivo che l’azienda non utilizzava il regime iva semplificato ma invece quello ordinario. L’utilizzo del regime ordinario, come noto invece, prevede che il pagamento dell’iva avvenga sulla base delle liquidazioni periodiche nelle quali il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’iva risultante dalle annotazioni eseguite nei registri delle fatture emesse (o dei corrispettivi) delle operazioni imponibili e quello dell’iva risultante dalle annotazioni effettuate nel registro degli acquisti in considerazione delle detrazioni consentite dalla normativa. Sulla base di dette liquidazioni il contribuente procede pertanto al pagamento dell’iva dovuta nel periodo (mensile o trimestrale) entro il termine stabilito a mezzo modello f24 utilizzando i codici tributo (6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012 e 6013 per i contribuenti mensili e 6031, 6032,6033, 6035 e 6099 per i contribuenti trimestrali). E’ chiaro pertanto che l’Agenzia delle Entrate per verificare se il contribuente ha effettuato il pagamento dell’iva connessa all’imposta sugli intrattenimenti non può verificare il pagamento effettuato con il codice tributo 6729 perché tale codice è previsto unicamente per i contribuenti in regime forfettario, ma avrebbe dovuto verificare la correttezza delle liquidazioni periodiche e i pagamenti effettuati con i codici tributo dell’iva ordinaria indicati precedentemente. Ricordiamo inoltre che nel caso non fosse possibile documentare formalmente l’esercizio dell’opzione per il regime ordinario, si fa presente che, come anche indicato al punto 3 del DPR 10/11/1977 n.442, l’eventuale omissione delle comunicazioni di opzioni non inficia l’utilizzo del regime ordinario, valendo sempre in materia di opzioni, il principio del comportamento concludente del contribuente e quindi anche nel caso di omissione di tali comunicazioni l’utilizzo del regime ordinario iva non è contestabile dall’Ufficio, fatto salvo il diritto dello stesso di sanzionare l’omessa comunicazione.
Per tali motivi l’Avviso di Accertamento n. ________________________ risulta essere infondato ed illegittimo facendo riferimento ad un regime iva (forfettario) non adottato dal contribuente
PER TUTTI I SUPERIORI MOTIVI
Il sottoscritto, come rappresentato, domiciliato e difeso,
C H I E D E
all’Ill.mo Sig. Presidente, ed a Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale adita, ciascuno per quanto di propria competenza, 1. In Via Principale Che venga dichiarata la nullità dell’Avviso di Accertamento impugnato in quanto basato su un regime iva non utilizzato dal contribuente 2. In Via Subordinata: La massima riduzione delle sanzioni pecuniarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari ex art. 15 del D.Lgs. 31/12/92 n.563
ISTANZA DI DISCUSSIONE IN PUBBLICA UDIENZA
Si chiede, altresì, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992 - n. 546, che il ricorso di cui trattasi venga discusso in pubblica udienza. Si fa riserva di produzione di memorie, all’esito del comportamento di controparte, e si allega il fascicolo di parte con la seguente documentazione in fotocopia: Si deposita con il presente atto: 1) copia dell’avviso di accertamento 2) copia della dichiarazione iva in cui viene esercitata l’opzione per il regime ordinario 3) copia della dichiarazione iva da cui si evidenzia il calcolo dell’iva nei modi ordinari 4) copia della comunicazione fatta alla Siae in cui viene esercitata l’opzione per il regime ordinario 5) copia delle liquidazioni iva dell’anno _____ e dei relativi modelli f24 di pagamento dell’iva in modo ordinario a riprova dell’utilizzo dei tale regime. _______, lì
DOTT. __________________________-
PROCURA
Io sottoscritto __________________ nato a ___________ (________) il _______________ residente in _______________ Via _____________ Cod. Fisc. ________________________ delego, a rappresentarmi e difendermi ai sensi dell’art. 12 D.LGS. 546/92 nel presente Giudizio e nell’eventuale Giudizio di Appello, il Dr. ____________________________________nato ad_____________ il ___________ iscritto all’Albo dei ____________________con ogni e più ampia facoltà di legge ivi compresa ove nell’interesse del sottoscritto lo ritenga opportuno alla conciliazione giudiziale della controversia eleggendo a tal fine domicilio presso il suo studio in _______________________________. Con promessa di rato e valido. _________, lì
firma Per autentica
DOTT. ____________________
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