AS.TRO FISCO&IMPRESA: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO 'SCUDO FISCALE'
Ufficio Stampa AS.TRO

Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto correttivo al dl anticrisi che contiene la misura dello scudo fiscale e  che pertanto con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, diviene legge. Il decreto ?come sottolinea il consulente fiscale AS.TRO Marco Minoccheri (nella foto)- merita particolare attenzione per via dell?ampio campo di applicazione.
A tal fine riprendiamo gli aspetti fondamentali della disposizione dalla bozza di circolare in corso di emanazione.

AMBITO SOGGETTIVO
I destinatari delle disposizioni concernenti l?emersione delle attività detenute all?estero sono quelli interessati dalla normativa sul cosiddetto ?monitoraggio fiscale? ossia le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed associazioni. fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.
In tale ambito soggettivo sono ricomprese le persone fisiche titolari di reddito d?impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano esse società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.
I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. A tal fine, con riguardo alle persone fisiche, si deve fare riferimento alla nozione contenuta nell?articolo 2, comma 2, del TUIR, in base alla quale si considerano residenti ?le persone che per la maggior parte del periodo d?imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile?.

AMBITO OGGETTIVO
Le disposizioni relative al rimpatrio hanno per oggetto le somme di denaro e le altre attività finanziarie, tra le quali: azioni e strumenti finanziari assimilati, quotati e non quotati, quote di società ancorché non rappresentate da titoli, titoli obbligazionari, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio, polizze assicurative produttive di redditi di natura finanziaria ? indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente ? detenute all?estero, in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, per le quali viene disposto dal contribuente il trasferimento in Italia.
Pertanto possono essere oggetto di rimpatrio anche i titoli e le altre attività finanziarie emesse da soggetti residenti in Italia, purché siano detenuti all?estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale, nonché le attività finanziarie e il denaro detenuti presso le filiali estere di banche o di altri intermediari residenti in Italia.
Rientrano altresì nell?ambito oggettivo delle disposizioni concernenti l?emersione dei capitali detenuti all?estero i finanziamenti a soggetti esteri.
L?operazione di regolarizzazione, invece, ha per oggetto le somme di denaro, le altre attività finanziarie sopra elencate, nonché gli investimenti esteri di natura non finanziaria, quali, ad esempio, gli immobili e i fabbricati situati all?estero, gli oggetti preziosi, le opere d?arte e gli yacht, semprechè suscettibili di produrre reddito e detenuti a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 in un Paese europeo o in un Paese aderente allo Spazio economico europeo (SEE) che garantisce un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, per le quali non deve essere necessariamente disposto dal contribuente il trasferimento in  Italia.
Al riguardo si ricorda che anche con riferimento alle attività diverse da quelle finanziarie il presupposto per la regolarizzazione è la violazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale.
In ogni caso non è consentito rimpatriare o regolarizzare le attività che alla predetta data del 31 dicembre 2008 erano detenute in Italia.

INTERMEDIARI ABILITATI
Per l?effettuazione delle operazioni di emersione è necessario avvalersi dell?intervento degli intermediari specificamente individuati dall?articolo 11, comma1, lettera b), del decreto-legge n. 350 del 2001. Si tratta, in particolare, di:
1. banche italiane;
2. società di intermediazione mobiliare (SIM);
3. società di gestione del risparmio (SGR)
4. società fiduciarie;
5. agenti di cambio;
6. Poste Italiane S.p.A.;
7. stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

TERMINI PER L?EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI EMERSIONE
La norma stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione possono essere effettuate dai soggetti interessati nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 dicembre 2009.
Al riguardo, si precisa che in detto arco temporale devono concludersi tutti gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti, mentre possono essere non ancora completati taluni degli adempimenti a cura degli intermediari.
In particolare, è necessario che entro il termine ultimo del 15 dicembre 2009 i soggetti interessati abbiano presentato la dichiarazione riservata, conferendo l?incarico all?intermediario di ricevere in deposito le attività provenienti dall?estero, abbiano fornito la necessaria provvista per il versamento dell?imposta straordinaria e abbiano ricevuto copia della dichiarazione riservata. A questa ultima data, pertanto, le attività rimpatriate devono essere state prese in carico dall?intermediario italiano che le riceve in deposito.
Le attività rimpatriate prima del 15 settembre 2009 ovvero dopo il 15 dicembre 2009 non possono essere oggetto dell?operazione di emersione.
Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell?imposta straordinaria.
Si ritiene, pertanto, che l?operazione si perfezioni con la fornitura all?intermediario della provvista necessaria al pagamento dell?imposta straordinaria dovuta da parte del contribuente ovvero con l?addebito della medesima imposta sul conto del soggetto che effettua il rimpatrio o la regolarizzazione, non rilevando, invece, a questi fini la data del versamento all?Erario da parte dell?intermediario.
In sostanza, l?intera procedura si deve concludere, entro il periodo sopra specificato, con il pagamento dell?imposta da parte del contribuente all?intermediario e con il rilascio della copia della dichiarazione riservata al soggetto interessato da parte del medesimo intermediario.

RIMPATRIO
L?articolo 13-bis del decreto prevede, in linea generale, l?emersione tramite il rimpatrio e/o la regolarizzazione sia delle attività finanziarie che di quelle patrimoniali. Considerate le modalità attuative del rimpatrio, si ritiene che quest?ultimo possa essere in concreto effettuato per il denaro e le altre attività finanziarie detenute in qualsiasi Paese europeo ed extraeuropeo a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008.
A tal fine i soggetti interessati all?operazione di rimpatrio devono presentare agli intermediari precedentemente elencati una dichiarazione riservata del denaro e delle attività finanziarie detenute all?estero alla predetta data, delle quali si dispone l?ingresso nel territorio dello Stato, conferendo agli intermediari l?incarico di ricevere in deposito le attività provenienti dall?estero.
L?operazione di rimpatrio può essere effettuata anche attraverso il trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie. In tal caso, si applica l?ordinaria disciplina in materia di monitoraggio (articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195). Quest?ultima prevede l?obbligo a carico del soggetto interessato di dichiarare all?Agenzia delle Dogane l?operazione di trasporto al seguito del contante e delle altre attività finanziarie di importo pari o superiore a euro 10.000. La dichiarazione può essere trasmessa in via telematica prima dell?attraversamento della frontiera ovvero consegnata in forma scritta al momento del passaggio presso gli uffici doganali di confine o limitrofi.
Tali disposizioni si applicano anche ai trasferimenti che si intendono effettuare mediante plico postale o equivalente. In tal caso la predetta dichiarazione deve essere consegnata a Poste Italiane S.p.A. all?atto della spedizione.
Pertanto, nel caso di trasporto al seguito del denaro e delle attività finanziarie detenute all?estero, l?intermediario riceve la dichiarazione riservata unitamente alla dichiarazione di trasporto al seguito resa secondo le predette modalità.
Con riferimento alle operazioni di rimpatrio, si fa presente che le attività detenute alla data del 31 dicembre 2008 possono anche differire, dal punto di vista qualitativo, da quelle effettivamente rimpatriate ed indicate nella dichiarazione riservata. Pertanto, ad esempio, nell?ipotesi in cui alla predetta data erano detenuti titoli che sono stati successivamente ceduti, l?attività rimpatriata consiste nel relativo controvalore monetario ovvero nelle altre attività finanziarie acquistate con il precedente disinvestimento.

REGOLARIZZAZIONE
Il contribuente, in alternativa all?effettuazione dell?operazione del rimpatrio, può avvalersi degli effetti dell?emersione attraverso la regolarizzazione del denaro e delle attività finanziarie che intende mantenere all?estero.
La regolarizzazione può avere ad oggetto, oltre che al denaro e alle attività finanziarie, anche investimenti di diversa natura, quali gli immobili e i fabbricati situati all?estero, le quote di diritti reali, le cosiddette ?multiproprietà?, gli yacht, gli oggetti preziosi, le opere d?arte, semprechè si tratti di beni suscettibili di produrre reddito e per i quali sono state violate le norme sul monitoraggio fiscale.
Vi rientrano, in considerazione dell?ampia formulazione normativa e delle finalità del provvedimento, anche le attività intestate a società fiduciarie o possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.
Ove possibile, una volta effettuata la regolarizzazione, i beni possono essere anche riportati in Italia, mantenendo gli effetti previsti per tale forma di emersione.
Come accennato in premessa, l?operazione di regolarizzazione è tuttavia condizionata alla circostanza che le attività finanziarie e patrimoniali siano detenute, a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008, in un Paese dell?Unione Europea o in un Paese aderente all?accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) che garantiscono un ?effettivo? scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

MODALITA DI DETERMINAZIONE DELL?IMPOSTA STRAORDINARIA DOVUTA
Ai fini del conseguimento degli effetti dell?emersione, è dovuta un?imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività finanziarie rimpatriate o regolarizzate.
Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l?operazione di emersione.
In sostanza, quindi, l?imposta è pari al 5 per cento delle attività finanziarie indicate nella dichiarazione riservata. Si tratta di una presunzione assoluta che non tiene conto del periodo di effettiva detenzione all?estero delle attività che si intende rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito.

EFFETTI DEL RIMPATRIO E DELLA REGOLARIZZAZIONE
L?effettivo pagamento dell?imposta straordinaria produce l?inibizione dei poteri di accertamento dei competenti uffici in materia tributaria e previdenziale, nonché l?estinzione delle sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali relative alle disponibilità delle attività emerse.
In particolare, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o altre attività costituite all?estero e oggetto di rimpatrio o regolarizzazione, è inibito ogni accertamento tributario e contributivo relativo ai periodi d?imposta che hanno termine al 31 dicembre 2008. Ciò vale non soltanto per le attività esportate dall?Italia, ma anche per quelle comunque costituite direttamente al di fuori del territorio dello Stato, a fronte, per esempio, del conseguimento di un reddito erogato all?estero.
Si precisa che la preclusione dell?attività di accertamento si riferisce in ogni caso a presupposti verificatisi fino al 31 dicembre 2008.

REDDITI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ FINANZIARIE RIMPATRIATE
Il contribuente che si avvale dell?operazione di rimpatrio delle attività finanziarie può comunicare all?intermediario, contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, i redditi derivanti da tali attività percepiti dal 1° gennaio 2009 fino alla data di presentazione della predetta dichiarazione.
In tal modo, l?intermediario sui redditi comunicati dal contribuente applica le ordinarie ritenute alla fonte o imposte sostitutive che avrebbe applicato qualora dette attività fossero già in deposito presso lo stesso ovvero qualora fosse intervenuto nella loro riscossione e ne effettua il versamento secondo le ordinarie modalità previste per le imposte sui redditi, assumendo come data di riferimento ai fini dell?individuazione dei termini di versamento la data in cui si è perfezionata l?operazione di rimpatrio.
A tal fine, l?imposta è prelevata dall?intermediario, anche ricevendo apposita provvista da parte del contribuente.
Il contribuente che si avvale di tale possibilità non è tenuto ad indicare i predetti redditi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d?imposta in cui gli stessi sono percepiti, semprechè l?imposta applicata dall?intermediario sia a titolo definitivo.



05 Ottobre 2009 14:54
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