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Si illustrano di seguito le disposizioni di maggiore diretto interesse per le imprese contenute nel decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.
Premio occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali (articolo 1).
L?intervento prevede progetti di formazione per i lavoratori che altrimenti sarebbero costretti a stare in cassa integrazione. ?Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese nell?eccezionale periodo di crisi - si legge nel testo - in via sperimentale per gli anni 2009-2010 i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall?impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento?. Il provvedimento stabilisce anche che ?al lavoratore spetta a titolo retributivo la differenza tra trattamento di sostegno a reddito e retribuzione?.
Per gli assegni legati ai contratti di solidarietà si prevede che in via sperimentale per gli anni 2009-2010 l?ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà venga aumentato nella misura del 20% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l?anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010?.
Sono previste agevolazioni per le nuove imprese. Gli aiuti per avviare un?attività sono riservati ai lavoratori che altrimenti a causa della crisi sarebbero destinatari di trattamenti di sostegno a reddito. A questi lavoratori vengono estesi gli incentivi già previsti dalla legge per le imprese che assumono lavoratori licenziati o in cassa integrazione.
Vi è inoltre la possibilità per i lavoratori cassintegrati di lavori brevi pagati attraverso voucher.
Contenimento del costo delle commissioni bancarie (articolo 2).
La norma vuole incentivare le banche a ridurre l'onere delle loro commissioni. Il comma 1 introduce disposizioni per le date di disponibilità della valuta per bonifici. A decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria.
Per quanto riguarda le commissioni di massimo scoperto, il comma 2 ne modifica il regime: viene stabilito che ?allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto... l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo... non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione?.
Riduzione del costo dell?energia per imprese e famiglie (articolo 3).
Riduzione del costo dell'energia per le imprese. La misura diventa operativa dall?anno termico 2009-2010 e richiede l?intervento dell?Autorità per l?energia elettrica e il gas e del Ministro dello sviluppo economico. La riduzione dei costi si dovrebbe ottenere attraverso un complesso meccanismo, ossia attraverso l?immissione nel mercato da parte dei grandi produttori di gas di una quota a un prezzo stabilito.
Interventi urgenti per le reti di energia (articolo 4).
Viene introdotta dall?articolo 4 una procedura per interventi relativi a reti per la trasmissione e distribuzione dell?energia realizzati con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrano particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere fatti con mezzi e poteri straordinari. Il Consiglio dei Ministri potrà dichiarare l?indifferibilità della realizzazione degli interventi e procedere alla nomina di un ?commissario delegato? che sarà incaricato di sovraintendere alla realizzazione delle infrastrutture.
Detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (articolo 5).
E? prevista l?esclusione dall?imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del direttore dell?Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2010. l?esclusione vale decorrere dal periodo di imposta 2010. L'incentivo è revocato se l'imprenditore cede a terzi i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all?esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.
La norma ha un raggio di azione ben limitato sia relativamente ai beni strumentali per i quali vale l?incentivo, ossia lo sconto IRES al 50 per cento (divisione 28 della tabella ATECO), sia dal punto di vista temporale (è previsto che rimanga in vigore fino al 30 giugno 2010).
Sotto il profilo del merito:
1) la norma ha validità per un solo anno. Le imprese devono anticipare gli investimenti nel corso del 2009-2010, ma vedranno le agevolazioni riconosciute solo nel 2011, quando avranno chiuso i bilanci del periodo d'imposta 2010;
2) il ricorso al codice 28 della classificazione ATECO 2007 di cui al provvedimento del direttore dell?Agenzia delle entrate, individua le attività delle imprese e non i macchinari e le attrezzature agevolabili;
3) sono esclusi dall?agevolazione, oltre agli immobili, anche altri beni strumentali quali prodotti di elettronica, strumenti computerizzati, strumenti di misurazione, apparati di distribuzione e controllo dell?energia elettrica (codici ATECO 26 e 27) e veicoli a motore per uso generico (codici ATECO 29 e 30).
Accelerazione dell?ammortamento sui beni strumentali di impresa (articolo 6).
L?articolo 6 dispone la revisione, entro il 31 dicembre 2009, dei coefficienti di ammortamento, di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, per tener conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico, compensandola con coefficienti diversi per beni a consistenza prevalentemente patrimoniale. La revisione dovrà però essere a costo zero per l?erario. Per effetto di questa norma i nuovi coefficienti che saranno varati premieranno i beni tecnologicamente avanzati e finalizzati al recupero energetico. La disposizione non stabilisce se i nuovi coefficienti si applicheranno già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, ovvero successivamente. Sarà necessario seguire la fase di elaborazione del decreto ministeriale per verificare l?effettiva modifica - come più volte richiesto dalla Federazione - dei coefficienti di ammortamento per i beni a più avanzata tecnologia.
Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza (articolo 7).
L'articolo 7 prevede l?incremento della svalutazione fiscale sui crediti in sofferenza dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento, "per le sofferenze calcolate forfettariamente sui crediti nuovi. La misura riguarda gli istituti di credito e finanziari.
Sistema "export banca" (articolo 8)
Per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese l?articolo 8 del decreto-legge introduce la norma sul sistema "export banca". Il Ministro dell'economia con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti al servizio di Sace per dare vita, a condizioni di mercato, a un sistema integrato di "export banca". A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti con l'utilizzo dei fondi previsti dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della Sace.
Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (articolo 9).
In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è disposto quanto segue:
a) per il futuro:
1) le pubbliche amministrazioni incluse nell?elenco Istat pubblicato in applicazione del comma 5 dell?articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell?amministrazione;
2) nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l?obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell?obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all?obbligo contrattuale, l?amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Tali disposizioni non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS), anche trasformati in fondazioni;
3) allo scopo di ottimizzare l?utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l?attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell?allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall?art. 9, comma 1-ter, del decreto legge n. 185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all?elenco Istat pubblicato in attuazione del comma 5 dell?articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-quater del citato articolo 9.
4) per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione di tali disposizioni, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell?economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall?entrata in vigore del decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell?art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
b) per il passato:
1) l?ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l?anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all?esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
Le norme sulla lotta ai ritardati pagamenti si ripartiscono in disposizioni che si rivolgono al futuro, ossia per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute da parte delle amministrazioni., e in disposizione che si riferiscono al passato, ossia per accelerare il pagamento dei debiti. Le norme si riferiscono alle pubbliche amministrazioni ad eccezione delle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, i policlinici universitari, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.
Per il futuro tali pubbliche amministrazioni dovranno adottare entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. La norma avente carattere organizzativo per le amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, vuole responsabilizzare il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, il quale ha l?obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell?obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
Viene inoltre previsto che con apposito decreto del Ministero dell?economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall?entrata in vigore del decreto, saranno definite le procedure per l?applicazione delle norme da parte delle amministrazioni dello Stato.
Per il passato viene prescritto che con decreto del Ministro dell?economia e delle finanze verrà accertato con una rilevazione straordinaria l?ammontare dei crediti per somministrazioni, forniture ed appalti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l?anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del decreto. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.
La norma rinvia quindi alle somme stanziate dalla legge di assestamento del bilancio dello Stato per i pagamenti dei debiti del passato. Il Consiglio dei Ministri, contemporaneamente all?approvazione del decreto-legge ha approvato anche il disegno di legge che reca le disposizioni per l?assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l?esercizio finanziario 2009. In tale disegno di legge vengono messi complessivamente a disposizione 18 miliardi di euro (tra competenza e cassa).
A tale somma andrebbero aggiunti per questa finalità cinque miliardi di euro reperiti direttamente dal decreto-legge (articolo 16, flussi finanziari). In totale quindi vi sarebbero 23 miliardi di euro per i pagamenti della pubblica amministrazione.
La Federazione ha affrontato da tempo questa problematica facendosene interprete anche nei confronti di Confindustria, che l?ha inserita tra le sue priorità. Le misure previste nel decreto-legge sono un primo passo. Si tratta ora di verificare l?incisività della norma soprattutto in relazione all? effettivo sblocco dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Va rilevato peraltro che la ricognizione da parte del Ministero dell?economia e delle finanze riguarda i soli Ministeri e non la sanità e gli enti locali.
Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali (articolo 10).
Per contrastare gli abusi e per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali viene riorganizzato. A tale proposito è elevata da 516.000 e 700.000 euro la soglia di compensazione dei crediti fiscali. E? disposto che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell?istanza da cui il credito emerge. Pertanto vi è l?obbligo di presentare la dichiarazione prima e in modo telematico successivamente per le compensazioni IVA superiori a 10.000 euro.
Tesoreria statale (articolo 18)
Le società non quotate possedute totalmente dallo Stato devono tenere le proprie disponibilità finanziari in appositi conti correnti presso la Tesoreria dello Stato.
Rilascio di concessioni in materia di giochi (articolo 21).
L?articolo 21 contiene nuove disposizioni relative al rilascio in concessione della gestione delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita. Per assicurare la maggiore concorrenzialità, economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea e differita, in previsione della prossima scadenza della vigente concessione per l?esercizio di tale forma di gioco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto il Ministero dell?economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l?aggiudicazione della concessione ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari, individuati mediante selezione concorrenziale basata sul criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa. La norma indica inoltre l?attribuzione dei valori prioritari per tale finalità.
Proroga di termini (articolo 23).
Con riferimento ai termini sono stati, tra gli altri, prorogati:
- al 31 dicembre 2009 la data a partire dalla quale diventano efficaci le disposizioni sulla class action, di cui all?articolo 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (codice del consumo), introdotto dall?articolo 2, comma 446 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008); la proroga è all'articolo 23, comma 16;
- al 30 settembre 2009 la data limite per il riordino di enti ritenuti utili e la connessa soppressione degli altri (si tratta della cosiddetta manovra ?taglia-enti? prevista dal decreto- legge n.112 dello scorso anno);
- al 30 giugno 2010 il termine previsto per il riordino ed il riassetto delle partecipazioni societarie dell?Agenzia nazionale per l?attrazione degli investimenti e lo sviluppo di imprese s.p.a.;
- al 31 dicembre 2010 il termine per l?adeguamento antincendi.